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Con la Sentenza n. 153 del 24 luglio 2026 la Corte costituzionale ha posto fine a una delle disparità di trattamento più difficili da giustificare: quella tra il notaio che esercita individualmente, escluso dall’IRAP dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), e il collega che opera nell’ambito di un’associazione professionale, che pertanto in questi anni ha continuato a versare il tributo.
La questione di costituzionalità era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze con l’ordinanza del 17 novembre 2025, su ricorso di uno studio notarile associato contro il diniego di rimborso dell’IRAP versata per il 2022. Ne avevamo dato notizia, con un articolo del prof. Niccolò Zanotti, nel dicembre 2025.
Il punto di partenza della Corte è netto: il presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice rimettente — e con lui la prassi amministrativa — è erroneo. L’art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR non equipara alle società semplici qualunque associazione professionale per il solo fatto che esista. La norma richiede che la professione sia esercitata «in forma associata», e questo è un requisito sostanziale, non una qualificazione formale del soggetto.
Sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, conforme agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, ne discende che, quando l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, essa resta riferibile alle persone fisiche che compongono l’associazione e non al soggetto collettivo. E le persone fisiche, dal 2022, sono fuori dall’IRAP. Ciò vale anche quando l’associazione assolve funzioni organizzative o economiche interne di tutto rilievo: ripartizione di spese e proventi, locazione dell’ufficio, acquisto di beni strumentali, gestione del personale ausiliario. Il tributo torna in gioco soltanto in presenza di una vera e propria “spersonalizzazione” dell’attività, tale da renderla direttamente ascrivibile all’ente.
Sulle associazioni notarili la Corte è ancora più esplicita: esse, di regola, difettano del requisito dell’effettivo svolgimento in forma associata e non costituiscono un soggetto d’imposta distinto dai singoli notai associati. La ragione è nei connotati di pubblica funzione dell’attività notarile.
Puntualissimo sul punto questo passaggio della motivazione.
“L’attività del notaio, infatti, pur essendo annoverabile tra le libere professioni, presenta i connotati della pubblica funzione – quali la terzietà, la doverosità del ministero, il controllo di legalità, la specifica competenza territoriale, il dovere di assistenza alla sede – che le attribuiscono un carattere spiccatamente personale. Di regola, dunque, l’associazione di notai, costituita ai sensi dell’art. 82 della legge notarile, è priva di una «sua autonomia strutturale e funzionale» (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 novembre 2023, n. 32248) e ha, invece, un «rilievo meramente interno (Cass., 12 marzo 1987, n. 2555), attinente ad una modalità di distribuzione degli onorari, senza alcuna interferenza sull’attività notarile, che resta personalissima» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 21 ottobre 1997, n. 10354 e, nello stesso senso, 5 marzo 1997, n. 1933).”
La Corte afferma anche che, poiché l’attività professionale è di regola svolta individualmente e alcune attività sono per legge riservate al singolo professionista, l’esercizio «in forma associata» è un requisito la cui esistenza deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria. Non è più il contribuente a dover provare di non operare in forma associata. La prova appare peraltro impossibile perché l’attività del notaio è ontologicamente personale.
Resta, tra le righe, la dubbia regola sulle situazioni miste (particolarmente significative per le professioni diverse dal notariato): se nella stessa associazione alcune attività sono svolte individualmente e altre in comune, il reddito di esclusiva derivazione del lavoro dei singoli associati non sconta l’IRAP, purché adeguatamente separato da quello prodotto avvalendosi dell’organizzazione associativa. Su come debba avvenire questa separazione la sentenza non offre criteri: è il terreno su cui si giocheranno i prossimi accertamenti, e su cui converrà attrezzarsi per tempo.
È arrivato quindi il tempo, per coloro che non l’avessero già fatto, delle istanze di rimborso dell’IRAP versata a partire dal periodo d’imposta 2022. Per coloro che invece hanno già presentato l’istanza, ricevendo un rifiuto impugnato, la pronuncia ha un’immediata utilità.
Due avvertenze, per non cantare vittoria oltre il dovuto. La prima: si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto, priva di effetto caducatorio erga omnes, che vincola formalmente il giudice a quo e opera altrove per autorevolezza persuasiva; è prevedibile qualche resistenza degli uffici finché la circolare n. 4/E del 2022, su cui la sentenza incide frontalmente, non sarà rivista. La seconda: resta inattuato l’art. 8 della legge delega n. 111 del 2023, che prevedeva il graduale superamento dell’IRAP con priorità proprio per le associazioni tra professionisti. La Consulta ha fatto la sua parte, e l’ha fatta bene. Il legislatore no.
Nel gennaio del 2022, Antonio Teti ed Edoardo Rinaldi, commentando su queste pagine l’esclusione degli studi associati dalla novella, giudicando la scelta normativa ingiustificabile sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista politico, osservavano che nel silenzio del legislatore e in previsione di un’amministrazione ostile sarebbe stato opportuno sollecitare una pronuncia della Corte costituzionale. Quattro anni e mezzo dopo, quella pronuncia è arrivata grazie alla tenacia di alcuni notai e nonostante la sostanziale indifferenza dei nostri organi rappresentativi, istituzionali e sindacali.
Quando Federnotizie era cartaceo una delle rubriche più apprezzate era “Il notaio contro”. Vi si raccontavano le piccole o grandi battaglie contro i soprusi del fisco e delle Pubbliche Amministrazioni e contro le ingiustizie di talune leggi. Uno spirito che è rimasto in coloro che hanno combattuto questa battaglia.
Ora è il tempo dei rimborsi e della politica del notariato perché si ottenga una pace fiscale sui versamenti che da oggi, si spera, non si dovranno più fare.